Onorevoli Colleghi! - La legge 4 maggio 1998, n. 133, ha disciplinato l'erogazione di incentivi in favore dei magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate. Tale legge ha in pratica giustamente introdotto strumenti di sollievo economico per i magistrati trasferiti in zone «sensibili» dal punto di vista dell'attività giudiziaria. Non si comprende però come mai la legge in questione abbia omesso di estendere tali benefìci anche agli appartenenti alle Forze dell'ordine inviati d'ufficio a svolgere le loro mansioni in territori ad alto rischio dal punto di vista della presenza criminale.
      La presente proposta di legge intende appunto eliminare tale incomprensibile discriminazione, operata nei confronti del personale delle Forze di polizia.
      L'articolo 1 prevede che al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato, trasferito d'ufficio nelle regioni Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Sardegna nonché nelle città di Roma, Milano, Torino e Genova, venga attribuita per quattro anni una indennità mensile determinata in base al doppio dell'importo previsto a titolo di indennità di missione.
      L'articolo 2 aumenta, invece, l'indennità di prima sistemazione.
      L'articolo 3, infine, disciplina la copertura finanziaria della legge.

 

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